domenica, dicembre 19, 2010

La peste o le polveri sottili

Qualche settimana fa ho informato i lettori, sinteticamente, del pronunciamento in prima istanza del Tribunale di Firenze in merito a una denuncia del Codacons nei confronti degli amministratori regionali e dei comuni dell’area fiorentina, per non aver attuato misure efficaci contro l’inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto, registrato dalle centraline di misurazione negli anni passati.

Si tratta di una sentenza importante e per molti versi sconcertante, che rischia di condizionare pesantemente nei prossimi anni le politiche volte a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane e per questo ritengo opportuno entrare maggiormente nel merito delle motivazioni che hanno portato all’assoluzione con formula piena degli amministratori.

Premetto subito che sono un ingegnere e non un giurista, quindi non ho le competenze adeguate per valutare in punta di diritto le conclusioni dei magistrati. L’interpretazione delle norme, specie in Italia, è un esercizio molto complesso e raffinato che a volte contrasta e collide con il buon senso, quindi cercherò solo di evidenziare alcune incongruenze sul piano logico contenute a mio parere nella sentenza.

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha descritto gli innumerevoli studi epidemiologici nazionali ed internazionali che dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio lo stretto legame esistente tra i livelli di polveri sottili, biossido di azoto e i casi di morbosità e mortalità nei centri urbani, cioè l’aumento delle patologie, dei ricoveri e dei decessi derivanti da un esposizione prolungata agli inquinanti. Ha poi evidenziato come le stesse conclusioni siano contenute nel Piano Sanitario Nazionale.

Ebbene, il giudice ha sminuito sul piano legale questi aspetti, affermando che tali conclusioni erano divergenti “non solo sulle cause ma anche sulle soluzioni” rispetto a quelle dei consulenti scientifici della difesa. Tali considerazioni potrebbero condurre, afferma la sentenza, “se portate alle estreme conseguenze giuridiche, all’immediato esaurimento di buona parte del processo, poiché da valutazioni scientifiche divergenti, seppure astrattamente valide (nel senso che l’inquinamento da PM10 da intendersi in questa sede come il superamento dei limiti posti dalle norme comunitarie …, per i consulenti del PM è conseguenza delle omissioni e/o comunque della condotta degli imputati, mentre per quelli delle difese è conseguenza esclusiva, o del tutto prevalente di fattori ambientali non governabili) non potrebbe che scaturire la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica.”

L’errore logico di questa impostazione è secondo me quello di confondere il metodo di valutazione giudiziario con quello scientifico. In caso di dubbio sulla colpevolezza, in giurisprudenza si propende per l’assoluzione, cioè per la tesi difensiva. Il metodo scientifico invece, nelle situazioni controverse, procede nel senso indicato dalla maggioranza della comunità scientifica. E’ il caso ad esempio dei cambiamenti climatici, dove una esigua minoranza di scienziati in disaccordo sull’origine antropica dei cambiamenti non ha condizionato le nazioni ad assumere le conclusioni contrarie degli scienziati dell’IPCC, o come nel caso della presunta origine abiotica del petrolio asserita da pochi scienziati, che non ha scalfito il dato consolidato sul piano scientifico dell’origine biologica.
Anche nel settore dell’inquinamento da polveri sottili, la comunità scientifica internazionale (in particolare rappresentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) è concorde in maggioranza sulle origini, sui danni causati e sui rimedi al problema e a tali studi fanno espresso riferimento le normative comunitarie e nazionali che impongono limiti ai livelli di inquinanti presenti nell’atmosfera. La motivazione del giudice fiorentino, appare pertanto come una impropria invasione nel campo di competenza del legislatore, quando mette in discussione le basi scientifiche stesse della produzione normativa in materia.

Entrando poi nel merito delle contestazioni del PM agli amministratori locali, il giudice, preliminarmente si abbandona alle seguenti considerazioni politico – culturali:
“… se si pone attenzione alle documentate condizioni igieniche generali in cui proprio nei territori europei le popolazioni hanno vissuto per secoli, alle conseguenti condizioni di vita degradanti, all’infierire di devastanti epidemie che uccidevano milioni di persone, e poi al costante, enorme miglioramento delle vite delle stesse nel corso di un tempo relativamente breve (cui ha contribuito senza alcun dubbio possibile anche la motorizzazione di massa), fino al quasi raddoppio sulle aspettative di vita rispetto a quelle di circa un secolo fa …., le disquisizioni sulla presenza oggi nell’aria del PM10 (che certamente era molto limitato, mancando il contributo del traffico con i veicoli a motore e del riscaldamento di massa, quando pochi secoli fa infieriva la peste narrata dal Manzoni) e della sua relativa nocività perdono ogni connotazione drammatica, ed evidenziano come solo popolazioni fortemente evolute sul piano sanitario ed economico possono porsi in maniera così coinvolgente problemi come quello di cui si occupa il presente processo.”

Pur non condividendola minimamente, non entro volutamente nel merito della precedente analisi, che corrisponde a una profonda corrente di opinione nelle moderne società di massa, che considera l’inquinamento come un inevitabile prezzo da pagare al progresso e all’avanzamento del benessere. Mi limito in questa sede a considerare che un giudice non deve operare le sue valutazioni processuali sulla scorta di pregiudizi etico – morali, ma solo sulla imparziale applicazione e interpretazione della norma. In questo modo invece, il giudice non solo esula dai propri compiti istituzionali, ma induce il forte sospetto che le conclusioni giuridiche della sentenza a favore della difesa degli imputati possano essere state pesantemente condizionate dai suoi convincimenti personali. Inoltre, come già rilevato, con le affermazioni precedenti il giudice mette in discussione la volontà del legislatore favorevole alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, travalicando completamente ruolo e compiti della magistratura.

Passiamo ora al merito della sentenza. La singolare tesi del magistrato giudicante a favore dell’assoluzione degli imputati è che ai fini della valutazione dei livelli di inquinamento urbano e di superamento delle soglie ammissibili per la tutela della salute umana, debbano prendersi a riferimento non le centraline di misurazione collocate nelle zone di traffico, ma solo quelle situate in siti di “fondo urbano” che misurerebbero l’esposizione media della popolazione.
Per tale motivo, i superamenti dei limiti di legge, calcolati dall’accusa nei siti di traffico, andrebbero verificati sui siti di fondo urbano rappresentativi dell’inquinamento medio della zona considerata e, nel caso specifico, tali postazioni nell’area fiorentina hanno rispettato i limiti di legge. Per questo, tutti gli amministratori sono assolti dal reato di omissione d’atti d’ufficio in quanto nessuna azione di limitazione del traffico o delle altre fonti inquinanti si sarebbe dovuto applicare, nonostante che nei siti di traffico i valori limite siano stati abbondantemente e più volte superati nel corso degli anni.

Questa interpretazione della Direttiva Europea n. 50/2008 mi sembra errata. Infatti, l’art. 13 impone agli stati membri di garantire il rispetto dei valori limite per gli inquinanti nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, senza precisare in quale tipo di stazione essi debbano essere rispettati, mentre l’art. 15 precisa chiaramente che gli stati membri devono garantire il rispetto dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione alle polveri sottili che, come previsto dall’art. 2 (punti 20 e 22), è riferito all’esposizione media della popolazione, da misurare nei siti di fondo urbano di tutto il territorio nazionale.
Quindi, come mi sembra logico e banale, tutte le centraline, comprese quelle situate in zone di traffico (e, si badi bene, rappresentative di tutte le zone di traffico) concorrono a determinare il rispetto dei valori limite, mentre quelle di fondo urbano rappresentative dell’inquinamento medio a cui è sottoposta l’intera popolazione, determinano il rispetto dell’obiettivo medio nazionale.

A rafforzare questa interpretazione ci vengono poi in soccorso proprio le indagini e le valutazioni scientifiche degli organismi scientifici che sono state considerate dal legislatore la fonte della produzione normativa in materia. Nello studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità denominato “Impatto sanitario di PM10 e Ozono in 13 città italiane” viene spiegato il metodo di selezione delle centraline le cui misurazioni sono prese a riferimento per la valutazione dell’impatto sanitario associato a vari livelli degli inquinanti. Ebbene, come si può vedere dalla tabella allegata all’inizio di questo articolo, vengono considerate sia alcune centraline di traffico che di fondo urbano come rappresentative dell’inquinamento medio nelle città campione.

Sul piano più generale poi, l’interpretazione riduttiva della legge operata dal giudice fiorentino, che considera solo i siti di fondo urbano come rappresentativi dell’inquinamento appare del tutto paradossale, perché qualora si ritenesse corretta, essa determinerebbe una pesante discriminazione tra i cittadini. Come nel caso dei polli di Trilussa, i cittadini sottoposti a livelli di inquinamento superiori dovrebbero “accettare” i maggiori danni alla salute, perché la media di tali valori rispetterebbe i limiti di legge. Ma ciò contrasta evidentemente con il sacrosanto principio dell’uguaglianza dei cittadini nei confronti del diritto alla salute, stabilito anche dalla nostra Costituzione.

Per finire queste brevi e certo non esaustive considerazioni, faccio riferimento alle motivazioni del giudice contro il secondo reato contestato oltre all’omissione d’atti d’ufficio, cioè quell’articolo del codice penale che vieta il getto di cose o le emissioni di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone. Il giudice esclude la commissione da parte degli imputati anche di questo reato, perché innanzitutto la condotta è punita solo se l’emissione non è consentita dalla legge. Ma, “siccome nel caso in esame le emissioni di fumo dallo scappamento dei veicoli a motore (che avrebbero provocato le eccessive, secondo l’accusa, concentrazioni di inquinanti in atmosfera) non sono in nessun modo vietate dalla legge”, non esiste nemmeno il reato. Inoltre la norma in questione punirebbe solo chi commette materialmente il reato, nel nostro caso gli automobilisti e gli altri emettitori di inquinanti, e non chi si astiene dall’impedirlo, cioè gli amministratori. Che altresì non sono condannabili perché non hanno impedito qualcosa che non costituisce reato.

Senza entrare in questi bizantinismi giuridici, mi limito qui a considerare che non è vero che le emissioni dei veicoli a motore non sono in alcun modo vietate dalla legge, ma esse devono rispettare per poter circolare precisi limiti emissivi stabiliti dalla normativa. In altre parole, il giudice secondo me fa confusione tra emissioni del singolo veicolo e emissioni complessive del parco auto circolante che influenzano invece la qualità dell’aria.

In conclusione, pur non condividendo soluzioni giustizialiste al problema dell’inquinamento urbano e non auspicando la condanna di amministratori che operano tra mille difficoltà e, nel caso specifico hanno in alcuni casi intrapreso anche iniziative di limitazione delle fonti d’inquinamento, ritengo che sarebbero auspicabili azioni volte almeno a fare chiarezza sugli aspetti controversi della sentenza, che rischiano di far arretrare pesantemente le battaglie per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Il problema è principalmente politico – culturale: la motorizzazione di massa è un disvalore. Fin quando non ci sarà questa consapevolezza non ci sarà alcuna legge di tutela della salute che possa risolvere del tutto il problema. E forse il picco del petrolio aiuterà a raggiungere questa consapevolezza.

Per chi fosse interessato, è possibile consultare a questo indirizzo la Direttiva europea n. 50/2008, a quest’altro indirizzo una sintesi delle conclusioni dello studio dell’OMS citato nel mio articolo e infine qui (articolo n. 177) un’analisi delle motivazioni alla base delle linee guida OMS.



Su questo post, leggi anche un commento su "Effetto Cassandra". 

3 commenti:

raimondo ha detto...

Auguri a quel giudice e alla sua famiglia di godere sempre di buona salute e di non lasciare mai l'Arno d'argento per respirare un po d'aria buona

Paolo Marani ha detto...

Da noi a Cesena il dilemma è stato risolto molto più semplicemente.... spostando le centraline dalle zone più inquinate alle zone periferiche.

Perché buttarsi la zappa sui piedi quando un semplice spostamento del rilevatore abbassa in maniera così efficiente i limiti di rilevamento ? Vogliamo proprio insistere "in quel punto li" e farci del male da soli ?

Purtroppo gli amministratori ragionano così!


P.S.
>>> L’interpretazione delle norme, specie in Italia, è un esercizio molto complesso e raffinato che a volte contrasta e collude con il buon senso.

Casomai COLLIDE con il buon senso ;o))

Collude --> cum ludus --> stesso gioco, significa l'opposto proprio come "colluso"

Terenzio Longobardi ha detto...

Sì, collide e non collude. Spero non sia stato un lapsus freudiano.